Cos’è l’omeopatia?
L’omeopatia è una pratica inventata nell’Ottocento da un medico tedesco, Samuel Hahnemann, che sostiene si possa stimolare la forza vitale dell’organismo per raggiungere la guarigione dalle malattie.
Questa pratica si basa sulla teoria dei simili (“il simile cura il simile”), secondo cui per curare un sintomo bisognerebbe assumere una sostanza che ne provochi uno affine (un bruciore si dovrebbe trattare con una sostanza che provoca ugualmente bruciore, come il peperoncino; l’insonnia, con una sostanza che provoca insonnia, come il caffè, e così via).
Il secondo elemento su cui si basa l’omeopatia è la diluizione. Il principio attivo quindi viene diluito diverse volte in acqua o alcol e poi spruzzato su globuli di zucchero (o in soluzioni liquide). Per gli omeopati, anche se una sostanza non esiste più a livello chimico, l’acqua nella quale è diluita “ricorda”, per una sorta di “memoria” le caratteristiche di quella sostanza. Più la sostanza di partenza è diluita e più, sempre secondo le teorie alla base dell’omeopatia, sarebbe potente.
Per attivare il preparato sarebbe infine necessario lo scuotimento, per decine di volte, del flacone che contiene la soluzione omeopatica (questa procedura si chiama “succussione” o “dinamizzazione”). La diluizione dei preparati omeopatici è talmente elevata (da poche diluizioni a centinaia o migliaia) da non avere più traccia del principio attivo di partenza nel prodotto finale. D’altronde, per legge, un prodotto per essere venduto come omeopatico non deve contenere più di un centesimo della più piccola dose utilizzata nelle medicine prescrivibili, e quindi, per legge, non può essere venduto un prodotto che contenga un dosaggio di principio attivo farmacologicamente efficace.
L’omeopatia funziona?
Sebbene vi siano pubblicazioni di vari studi, allo stato attuale non ci sono prove scientifiche né plausibilità biologica che dimostrino la fondatezza delle teorie omeopatiche (quella dei simili, la succussione o l’utilità delle diluizioni per potenziare i rimedi) secondo i canoni classici della ricerca scientifica. Infatti, diversi studi condotti con una metodologia rigorosa hanno evidenziato che nessuna patologia ottiene miglioramenti o guarigioni grazie ai rimedi omeopatici. Nella migliore delle ipotesi gli effetti sono simili a quelli che si ottengono con un placebo (una sostanza inerte). D’altra parte sarebbero numerose le testimonianze personali che riferiscono di successi terapeutici dovuti all’omeopatia, ma questi potrebbero essere facilmente spiegabili con l’effetto placebo, con il normale decorso della malattia o con l’aspettativa del paziente. L’effetto placebo è conosciuto da tempo, ha una base neurofisiologica nota e funziona anche su animali e bambini, ma il suo uso in terapia è eticamente discutibile e oggetto di dibattito.
D’altra parte, i presunti meccanismi di funzionamento dell’omeopatia sono contrari alle leggi della fisica e della chimica. Anche l’annuncio di un ricercatore francese di aver scoperto una prova dell’esistenza della “memoria dell’acqua”, nel 1988, venne smentito da un esperimento di controllo, mentre i suoi risultati non sono mai più stati riprodotti da altri laboratori. Lo studio, pubblicato su un’importante rivista scientifica, fu quindi ritirato. L’uso dell’omeopatia è un’abitudine molto limitata e in continua diminuzione, rappresenta infatti meno dell’uno per cento dei prodotti venduti in farmacia in Italia.
L’omeopatia è sicura?
Essendo una terapia basata su sostanze in quantità infinitesimali o inesistenti non vi sono rischi di effetti collaterali o pericolosi, ma sono comunque riportati eventi avversi gravi dovuti a errori di fabbricazione o contaminazione. Curare con la sola omeopatia malattie serie può inoltre esporre a problemi ulteriori, anche gravi, perché può ritardare il ricorso a medicine efficaci e curative.
Come comportarsi e quali limiti?
In Italia l’omeopatia può essere praticata solo da medici chirurghi abilitati alla professione. Questa norma non intende attribuire una base scientifica a questa pratica, ma solo garantire da una parte il diritto alla libertà di scelta terapeutica da parte del cittadino e dall’altro un uso integrativo e limitato alla cura di disturbi poco gravi e autolimitanti, evitando il rischio di ritardare una diagnosi più seria o che il paziente stesso sia sottratto a cure di provata efficacia.
In ogni caso, il medico deve specificare che il prodotto non agisce su basi scientificamente provate e raccogliere il consenso da parte del cittadino, secondo quanto prescritto dall’articolo 15 del Codice di Deontologia Medica.
Cosa dice la Legge?
L’Ordine dei Medici è ente sussidiario dello Stato e deve rispettare e far rispettare le normative vigenti.
L’omeopatia è ricompresa tra le “medicine non convenzionali” (MNC) così come definite dalle Risoluzioni n. 75/1997 del Parlamento Europeo e n. 1206/1999 del Consiglio d’Europa, risoluzioni con le quali le istituzioni europee hanno invitato gli Stati membri ad affrontare i problemi connessi all’utilizzo delle medicine non convenzionali in modo da garantire ai cittadini la più ampia libertà di scelta terapeutica, assicurando loro il più alto livello di sicurezza e di corretta informazione. Sono questi i livelli in cui collocare l’attività dei medici e degli Ordini.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità, con la risoluzione WHO 56.31 del 28 maggio 2003, ha poi spinto gli Stati membri a formulare e implementare politiche e regolamenti nazionali nel campo delle medicine non convenzionali, con particolare attenzione alla formazione del personale.
La Conferenza Stato-Regioni del 7 Febbraio 2013 ha sancito l’accordo con il quale definisce i “criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti a tutela della salute e del corretto esercizio della professione”. In tale accordo, ravvisata l’opportunità di tutelare “la libertà di scelta del cittadino e quella di cura del medico e dell’odontoiatra, entrambe fondate su un rapporto consensuale e informato, sul rispetto delle Leggi dello Stato e dei principi della deontologia professionale” si conviene che:
- L’omeopatia è definita come metodo diagnostico e terapeutico, basato sulla “legge dei simili”, che afferma la possibilità di curare un malato somministrandogli una o più sostanze in diluizione che, assunte da una persona sana, riproducono i sintomi caratteristici del suo stato patologico. Nella definizione di omeopatia sono comprese tutte le terapie che utilizzano medicinali in diluizione come specificato dal Decreto Legislativo n° 219 del 24/4/2006 e successivi atti.
- L’omeopatia costituisce atto sanitario.
- È attività riservata perché di esclusiva competenza e responsabilità professionale del medico chirurgo, dell’odontoiatra, del veterinario e del farmacista, ciascuno per le rispettive competenze.
- L’omeopatia è considerata sistema di diagnosi, di cura e prevenzione che affiancano la medicina ufficiale avendo come scopo comune la promozione e la tutela della salute, la cura e la riabilitazione.
- A tutela della salute dei cittadini vengono istituiti presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri gli elenchi dei professionisti che esercitano l’omeopatia.
- Per la valutazione dei titoli necessari all’iscrizione di detti elenchi, gli Ordini professionali istituiscono specifiche commissioni.
Cosa dice il Codice Deontologico?
Il Codice di Deontologia Medica, nel testo approvato nel 2014, regolamenta l’esercizio delle medicine non convenzionali all’articolo 15.
Art. 15 Sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali
Il medico può prescrivere e adottare, sotto la sua diretta responsabilità, sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione.
Il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia.
Il medico garantisce sia la qualità della propria formazione specifica nell’utilizzo dei sistemi e dei metodi non convenzionali, sia una circostanziata informazione per l’acquisizione del consenso.
Il medico non deve collaborare né favorire l’esercizio di terzi non medici nelle discipline non convenzionali riconosciute quali attività esclusive e riservate alla professione medica.
Il Consiglio Nazionale del 24 marzo 2018 ha accolto la richiesta del Presidente Anelli di istituire una commissione che riveda la posizione della FNOMCeO in tema di omeopatia.
[Con la collaborazione di Luca De Fiore e Roberta Villa]
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